Casate Calabresi



ORDINI EQUESTRI

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA



L'ordine di precedenza delle distinzioni cavalleresche e onorifiche della Repubblica Italiana è fissato al paragrafo 4 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, protocollo DCE 12.3/24.


Per info


https://www.quirinale.it/onorificenze






L’ordine al merito della Repubblica Italiana.



ORDINI EQUESTRI -NOBILIARI




SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO

DI

SAN GIORGIO



Il Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio è un ordine religioso cavalleresco nobiliare di collazione, da ultimo legato alla casata dei Borbone-Due Sicilie.

Le sue origini vengono tradizionalmente fatte risalire all'imperatore Costantino, dal quale sarebbe stato costituito dopo la vittoria contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, successo ottenuto grazie al favore divino manifestatosi con l'apparizione in cielo della croce accompagnata dalla scritta “In hoc signo vinces”.

È perciò considerato il più antico ordine cavalleresco della cristianità, nonché il più antico in assoluto e quindi il più prestigioso.

In Italia il porto dell’onorificenza è autorizzata con la legge del 3 marzo 1951 n. 178 che ha introdotto nel nostro ordinamento un regime autorizzativo teso a limitare e regolamentare l'uso delle onorificenze di Stati Esteri ed Ordini cavallereschi non nazionali nel nostro Paese.




Onorificenza di cavaliere



ORDINE EQUESTRE

DI

SAN MIGUEL DELL’ALA



L'ordine di San Michele dell'Ala (OSMA), il cui nome completo è "Real ordine di San Michele dell'Ala" (lat. "Ordo Equitum Sancte Michaelis sive Ala"), è un ordine dinastico portoghese, che si ritiene originariamente fondato dal re Alfonso I del Portogallo dopo la conquista di Santarem, strappata ai musulmani nel 1147 e successivamente riattivato dai sostenitori dell'ex principe Michele di Braganza.

Oggi è un ordine dinastico e nobiliare, il cui gran maestro è il capo della casa reale portoghese, il duca di Braganza,



Onorificenza dell’ordine



SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

(SMOM)


Il Sovrano Militare Ordine di Malta è un ordine religioso cavalleresco nobiliare, canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali.

Non è un ordine dinastico preunitario (come invece l’Ordine Costantiniano di S. Giorgio), ed è il secondo ordine di sub-collazione pontificia, assieme al più prestigioso Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che infatti in Vaticano ha la precedenza nel cerimoniale.

Lo stato Italiano (ovvero Regno d’Italia e Repubblica Italiana) per legge lo ha sempre considerato e trattato come un ente straniero, cioè non Italiano, con la legge del 3 marzo 1951 n. 178 motivo per il quale i titoli nobiliari e i predicati riconosciuti da quest’ordine cavalleresco a cittadini con passaporto italiano, non sono mai stati riconosciuti dallo stato Italiano.

Infatti i cittadini con passaporto italiano essendo tali, erano soggetti alle leggi nobiliari del Regno d’Italia.

Per avere quindi un formale, ufficiale, riconoscimento nobiliare dello stato italiano, costoro dovevano dunque presentare prove nobiliari alla Regia Consulta Araldica del Regno (ufficio araldico di stato), pagando inoltre alla corona le relative tasse nobiliari.


Infatti col Col Regno d’Italia (4 maggio 1861-18 giugno 1946), la nobiltà Italiana era disciplinata dall'art. 1,2,3,4 del Regio Decreto del 7 giugno 1943 n. 651 dell'ultimo ordinamento del Regno, in materia nobiliare, recitava:


Art. 1. E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:

a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati; autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini italiani da Potenze estere;

c) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso. Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Capo del Governo. Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.


Art. 2 -i titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano per successione.


Art. 3- Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile. Sono riconosciuti, oltre quelli sopracitati, se derivano da antiche concessioni, anche i titoli di Signore, Cavaliere ereditario, Patrizio e Nobile di determinate città. Il titolo di Nobile è comune agli insigniti di ogni altro titolo.


Art 4. – (Dei provvedimenti nobiliari): i provvedimenti nobiliari sono o di Grazia o di Giustizia.

I Provvedimenti di Grazia sono presi o Motu proprio o su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, ed emanati per decreto Reale seguito da Regie Lettere Patenti; quelli di Giustizia sono emanati per decreto del Capo del Governo.

I provvedimenti nobiliari emanati mediante Decreti Reali sono controfirmati dal Capo del Governo, registrati alla Corte dei Conti, trascritti in apposito registro nel Regio Archivio di Stato di Roma e conservati in originale nell'Archivio della Consulta Araldica.

La Consulta Araldica fu un collegio istituito dal Regno d'Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche onorificenze, che divenne il massimo organo consultivo (non giurisdizionale) in campo araldico dell'ordinamento monarchico italiano.

Alcune funzioni della consulta relative all'araldica civica e degli altri enti pubblici sono, nell'Italia repubblicana, competenza del dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Con la caduta della monarchia, è l’avvento quindi della Costituzione Repubblicana (promulgata il 1 gennaio 1948), tutto si è ripetuto da capo. Ovvero, la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari e i predicati feudali dell’Ordine di Malta concessi a cittadini italiani, dato che i cittadini con passaporto italiano essendo tali (oggi come in passato), sono soggetti alle leggi di tutela storico-nobiliare sancite proprio dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Non a caso oggi la Repubblica Italiana riconosce unicamente lo status storico -nobiliare di quelle casate che hanno cognomizzato sulla carta di identità dal Ministero dell’Interno, il rispettivo predicato feudale, ai sensi del secondo comma della XIV disposizione transitoria dell’attuale costituzione repubblicana, per la quale i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 vanno come parte del nome.

Per intenderci il predicato feudale (poggiante su un antico titolo nobiliare) era la località geografica sulla quale un casato esercitava storicamente i poteri feudali.

Esempi di predicato nobiliare sono:



  • Luca Cordero di Montezemolo (il predicato è di Montezemolo, ovvero marchesi di Montezemolo).

  • Camillo Benso di Cavour (il predicato è di Cavour, ovvero conte di Cavour).



I Predicati nobiliari sono chiariti anche nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 che indica il predicato feudale come “il nome di antico feudo o possesso territoriale che si unisce al titolo nobiliare.

Le famiglie nobili italiane, possono infatti contare sulla certezza dei diritti tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, diritti ripresi anche dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. 20 maggio 1965 n.986 e 987, Cass. 18 dicembre 1963 n.3189).

Disposizione sancita anche da Cfr. Cass. SS.UU. 06/04/1964 n. 751.  La sentenza di Cass. civ. 07/03/1991, n. 2426.

I predicati nobiliari sono quindi funzione sociale di elemento distintivo dell’identità delle famiglie nobili, utili a evitare confusione con altri soggetti (sentenza 10936/1997 della Corte di Cassazione), diritto che trova fondamento anche nell’art. 2 della Costituzione repubblicana; art. 7 c.c. articoli che infatti tutelano i diritti inviolabili dell’uomo nella complessa unitarietà e di tutte le sue componenti, e dunque sia come singolo, sia, appunto, nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Anche il Consiglio di Stato – Sezione I, del 12 aprile 2012 n. 1783, ha confermato che i predicati nobiliari servono per meglio identificare una persona o un gruppo familiare che ha goduto di nobiltà legata all’intestazione di un feudo.

Dottrina espressa anche da

Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13.

Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999.

Cass. Civ. n. 10936 del 7-11- 1997.

Cass. Civ. n. 2361 del 1978; n. 2426 del 7-3-1991).

Cons. Stato Sez. I 17/03/2004 n. 515.

Cfr. SS.UU. sent. n. 935 del 24/03/1969.

Cfr. Trib. Catania n. 3786 del 02/10/1998.

Le famiglie che hanno dunque goduto di un titolo nobiliare di origine feudale, possono richiedere alla magistratura ordinaria l'aggiunta del loro predicato nobiliare al cognome, dimostrando con documenti storici di averne diritto.

Tale diritto viene applicato dalla magistratura della Repubblica Italiana, con sentenza detta di "cognomizzazione" del predicato nobiliare.

Il predicato nobiliare come tale passa quindi a tutta la discendenza, e viene formalmente trascritto sulla carta di identità e sul Registro Anagrafico dello Stato Civile dell’avente diritto.

Per la Repubblica Italiana, sono dunque riconosciuti nei loro diritti famigliari, sociali, e storico-nobiliari, solo quei casati che hanno ottenuto sulla carta di identità la cognomizzazione del predicato nobiliare spettante, che viene quindi tutelato dallo stato da abusi o usurpazioni, quale patrimonio storico dei nobili italiani, nonché quale prova di appartenenza allo status storico -nobiliare.

In conclusione l’Ordine di Malta non si è mai sostituito allo stato Italiano (Regno d’Italia e Repubblica Italiana), in materia di riconoscimenti di titoli nobiliari e predicati feudali.

Ecco perché i cittadini italiani, i cui titoli nobiliari e predicati feudali, riconosciuti dall’Ordine di Malta (se non riconosciuti anche dagli appositi organi statali italiani) non si trovano infatti elencati belle fonti, nobiliari, ufficiali del Regno d’Italia (Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, ed Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana), così come non si trovano oggi censiti col rispettivo, predicato, nobiliare, spettante, nel Registro Anagrafico della Repubblica Italiana (uniche fonti probatorie dello stato italiano, relativamente all’appartenenza nobiliare di un casato).


Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito Web. Per saperne di più, vai alla pagina sulla privacy.
x
......................